I ponteggi sono “dispositivi di protezione collettiva, opere provvisionali, cioè strutture di servizio di tipo temporaneo non facenti parte integrante della costruzione, ma allestiti o impiegati per la realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie”.
La loro presenza durante le varie fasi di lavorazione è necessaria per tutti i lavori in quota ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile, poiché essi evitano la caduta di uomini e oggetti dall’alto. La normativa ponteggi è inserita sostanzialmente nel “Capo II del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” chiamato “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”.
Il D.lgs 81/08 che regola la normativa ponteggi considera lavori in quota tutte le “attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risana-mento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro”.
Vi è dunque l’obbligo in capo a chi fabbrica le varie componenti del ponteggio a richiedere un’apposita autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali previa presentazione di una relazione tecnica (art.132) che indicherà:
- le varie componenti che formano il ponteggio (che dovranno anche riportare il marchio del fabbricante);
- la resistenza dei materiali impiegati;
- i dati risultanti dalle prove di carico svolte su prototipi e dal calcolo del ponteggio;
- istruzioni sul montaggio e su come eseguire una prova di carico e degli schemi tipo di costruzione e assemblaggio.
Le necessità pratiche spesso richiedono una capacità tecnica di risoluzione delle problematiche presenti insito al fine di far collimare il lavoro come richiesto dagli obblighi e vincoli imposti dalla normativa ponteggi vigente, non sempre semplici da applicare.